Associazione Genitori Colceresa "Maestra Loretta"

Regolamento Del Consiglio d’Istituto

Sommario

Art. 1 (Generalità)

Art. 2 (Elezione Presidente, Vice Presidente e Giunta).

Art. 3 (Funzioni del Presidente)

Art. 4 (Accesso del Presidente alle informazioni)

Art. 5 (Segretario del Consiglio)

Art. 6 (Verbale)

Art. 7 (Giunta Esecutiva)

Art. 8 (Organizzazione della Giunta)

Art. 9 (Compiti della Giunta)

Art. 10 (Riunioni del Consiglio)

Art. 11 (Convocazione del Consiglio di Istituto)

Art. 12 (Caratteristiche della convocazione)

Art. 13 (Ordine del Giorno)

Art. 14 (Pubblico)

Art. 15 (Commissioni)

Art. 16 (Interventi)

Art. 17 (Numero legale)

Art. 18 (Caratteristiche dell’intervento)

Art. 19 (Tutela della libertà)

Art. 20 (Decadenza)

Art. 21 (Dimissioni)

Art. 22 (Durata del Consiglio)

Art. 23 (Pubblico e ordine pubblico)

Art. 24 (Riferimenti normativi)

Art. 25 (Modifiche al Regolamento)

Art. 26 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Generalità)

I membri del Consiglio d’Istituto sono nominati con Decreto prot. n. 202 / A 19 in data 22.01.2001.
Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il Consiglio ha sede nei locali della Scuola Elementare dove tiene le riunioni.

Art. 2 (Elezione Presidente, Vice Presidente e Giunta).

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Capo di Istituto. Durante la riunione viene eletto il Presidente tra i genitori membri del Consiglio. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. E considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio presenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza si ripete la votazione e, questa volta, viene considerato eletto il genitore votato a maggioranza. Sempre il voto è valido solo quando è presente almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di Istituto. Successivamente si procede all’elezione del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Anche il Vice Presidente è eletto tra i genitori membri del Consiglio. Alla elezione del Presidente e del Vice Presidente prendono parte tutti i consiglieri presenti. Nella stessa seduta si provvede anche alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva. Anche in questo caso alla votazione prendono parte tutti i Consiglieri presenti.
In caso di decadenza, di dimissioni irrevocabili o di revoca del mandato del Presidente o del Vice Presidente le elezioni vanno ripetute nella prima seduta successiva all’evento.

Art. 3 (Funzioni del Presidente)

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:
a) provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle straordinarie, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
b) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri Organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d’istituto;
c) prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, coi Presidenti degli altri Istituti, di cui all’art. 6 del D.P.R. 416, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio (quartiere, sindacati, etc.);
d) coordina gli interventi durante le riunioni del Consiglio di Istituto;
e) ha facoltà di interrompere l’oratore per un richiamo al Regolamento;
f) rispetta il Regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.
In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono prese dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente e solo qualora le sedute abbiano rilevante importanza ed urgenza, le funzioni vengono prese dal Consigliere più anziano d’età.

Art. 4 (Accesso del Presidente alle informazioni)

Il Presidente del Consiglio d’Istituto ha diritto di libero accesso negli uffici della Scuola durante il normale orario di servizio ed ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.
Può disporre dei servizi di Segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio d’Istituto.

Art. 5 (Segretario del Consiglio)

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio d’Istituto oltre al processo verbale.

Art. 6 (Verbale)

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l’oggetto e le fasi principali della discussione, nonché l’esito delle eventuali votazioni e approvazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro dieci (10) giorni dalla seduta e comunque prima della seduta successiva in caso questa avvenga entro tale periodo.
Per la stesura del verbale si propone il seguente, ordine:
• • data e orario della seduta;
• ordine del giorno;
• nome di eventuali assenti;
• eventuali mozioni sui vari punti all’ordine del giorno verbalizzate nell’esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione;
• esito delle votazioni con l’indicazione di unanimità o maggioranza. In quest’ultimo caso dovrà essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari;
• eventuali dichiarazioni di voto;
• i singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell’interessato;
• al termine di ogni riunione può essere data lettura della bozza del verbale.
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della Scuola.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Può essere concesso l’uso di registratori solo dopo il consenso all’unanimità dei membri del Consiglio di Istituto.

Art. 7 (Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. 416/74. Sono membri di diritto: il Capo d’Istituto e il Capo dei Servizi di Segreteria, che svolge anche le funzioni di Segretario. Sono membri eletti, invece, un docente, un non docente e due genitori. Anche la Giunta dura in carica tre anni. In caso di decadenza, o di dimissioni irrevocabili di uno dei membri, il Consiglio d’Istituto procede alla loro sostituzione nella seduta nella quale viene preso atto della situazione.
La Giunta è presieduta dal Capo di Istituto. In caso di assenza o impedimento del Capo di Istituto, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 417/74.La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio; svolge la propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. Non è ammessa quindi la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante. Ogni divergenza nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso. La Giunta predispone il calendario annuale di massima delle riunioni del Consiglio di Istituto e l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Istituto. Ogni Consigliere del Consiglio di Istituto può chiedere alla Giunta di inserire punti all’ordine del giorno. Sarà la Giunta ad accogliere o meno la richiesta, fermo restando quanto previsto dall’art.11.

Art. 8 (Organizzazione della Giunta)

La Giunta è convocata dal Capo di Istituto. In caso di urgenza è convocata almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. La Giunta deve riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio, oppure un terzo (1/3) dei componenti la Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli Uffici della Scuola durante l’orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l’attività della medesima.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Scuola svolge funzioni di Segretario della Giunta.

Art. 9 (Compiti della Giunta)

La Giunta su dettami del Decreto Interministeriale n. 44/1 febbraio 2001 (Regolamento Contabile), propone il PROGRAMMA ANNUALE entro il 31 di ottobre di ogni anno, ed, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il CONTO CONSUNTIVO. Copie del Programma Annuale e del Conto Consuntivo vengono consegnate ad ogni membro del Consiglio con almeno cinque (5) giorni di anticipo sulla data della riunione prevista per la discussione. Il Conto Consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data che sarà fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’ultimo comma, dell’art. 25 del D.P.R. 416/74. Le Approvazioni relative al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo devono essere trattate in adunanza ordinaria.
Qualora la Giunta operi su delega del Consiglio di Istituto, gli atti devono essere strettamente conformi alle deleghe ricevute. Ai lavori della Giunta possono assistere ma non intervenire i membri del Consiglio di Istituto. Alla convocazione della Giunta viene data ampia pubblicità o avviso per conoscenza ai membri del Consiglio di Istituto. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sull’attività da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 10 (Riunioni del Consiglio)

Le riunioni del Consiglio d’Istituto avranno luogo nei locali della Scuola in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni (art. 5 Decreto istitutivo). Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale A.T.A., le sedute saranno indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e scegliendo orari adeguati. Nella prima seduta dell’Anno Scolastico sarà stilato un calendario di massima delle riunioni ordinarie, tenendo presente di dover escludere il periodo di ferie delle varie componenti: docenti, A.T.A., genitori. Eccezionalmente si dà facoltà ad un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio di chiedere una breve sospensione di seduta. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 11 (Convocazione del Consiglio di Istituto)

Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno tre volte all’anno in seduta ordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Docenti, o dall’Assemblea dei genitori, o dall’Assemblea del personale A.T.A., nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Capo di Istituto. Per argomenti urgenti proposti dalla Giunta o di carattere prioritario, il Consiglio d’Istituto può essere convocato in seduta straordinaria. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l’orario e l’ordine del giorno. E’ facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di dieci (10) giorni oltre il termine indicato. La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell’Ufficio di Segreteria, per iscritto, dei membri del Consiglio almeno cinque (5) giorni prima con l’indicazione dell’orario e dell’ordine del giorno. Copia della convocazione è affissa in luogo accessibile o all’albo della Scuola. Per favorire il passaggio di informazioni anche ai genitori dell’Istituto, viene inviata, per conoscenza, copia della convocazione anche al Presidente o ai Presidenti del (dei) Comitato (Comitati) dei Genitori.
In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

Art. 12 (Caratteristiche della convocazione)

La convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 13 (Ordine del Giorno)

L’ordine del giorno è vincolante sia per quanto riguarda gli argomenti da trattare sia il loro ordine di decisione. Per discutere e votare su argomenti di particolare rilevanza ed urgenza che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza, all’inizio della seduta. La proposta deve essere illustrata brevemente dal proponente ed è consentito ad un altro membro del Consiglio illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
Si può variare l’ordine dei punti all’ordine del giorno con la stessa modalità. Ciascun Consigliere può chiedere alla maggioranza del Consiglio di Istituto di inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva un argomento ritenuto importante.

Art. 14 (Pubblico)

E’ ammessa la presenza del pubblico (personale della scuola, genitori, Enti Pubblici e Privati) nell’aula dove avviene la riunione del Consiglio. Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo conforme all’art. n. 23 del presente Regolamento
Il Consiglio si riunisce senza pubblico solo quando tratti argomenti riferentisi a persone o quando sia stabilito da norma particolare.

Art. 15 (Commissioni)

I lavori del Consiglio possono essere organizzati mediante programmi, calendari o schemi di lavoro.
Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere d’iniziativa, di cui all’art. 6 del D.P.R. 416/74, può decidere di costituire nel proprio seno Commissioni di lavoro che non possono avere potere decisionale. Le Commissioni di lavoro svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio e, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti.

Art. 16 (Interventi)

A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l’ordine di iscrizione. Il tempo degli interventi può essere stabilito di volta in volta a seconda dell’argomento. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al Regolamento. Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto.

Art. 17 (Numero legale)

Per la validità dell’adunanza del Consiglio d’Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si raggiunga il numero legale dei Consiglieri 20 minuti dopo l’ora stabilita per la convocazione, l’adunanza viene immediatamente aggiornata. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 (Caratteristiche dell’intervento)

Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute, per il tempo strettamente necessario a chiarire l’argomento, esclusivamente i membri del Consiglio e gli eventuali invitati ai sensi del comma 5, art. 5 del D.P.R. 416/74. Di norma la durata delle riunioni del Consiglio di Istituto non può durare oltre le due ore e mezza. La durata viene fatta partire dal momento del raggiungimento del numero legale. Se il dibattito si protrae oltre il previsto, il Consiglio può deliberarne l’aggiornamento. La seduta di aggiornamento deve iniziare non più di cinque giorni dopo la delibera. Questa seduta ha solo la funzione di esaurire la trattazione dell’ordine del giorno della seduta sospesa. Nel caso si verifichino fatti imprevedibili, la seduta di aggiornamento può essere sostituita da un’adunanza straordinaria.

Art. 19 (Tutela della libertà)

Il Consiglio d’Istituto dovrà vigilare affinché non venga violata la libertà di coscienza morale e civile sancita dalla Costituzione. Sempre nello spirito della Costituzione il Consiglio d’Istituto dovrà garantire a ciascuno la piena libertà nelle scelte personali

Art. 20 (Decadenza)

Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all’interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.
Avverso la delibera che dichiara decaduto un Consigliere è ammesso ricorso dell’interessato agli organi preposti.

Art. 21 (Dimissioni)

Il Consigliere può rinunciare all’incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.
Il Consiglio prende atto della rinuncia all’incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. La presa d’atto rende irrevocabile la rinuncia.

Art. 22 (Durata del Consiglio)

Il Consiglio dura in carica tre anni. Nel corso del triennio si provvede alla sostituzione dei membri che perdono il titolo (in caso di dimissioni, di morte, di decadenza).
A chi cessa dall’incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio.

Art. 23 (Pubblico e ordine pubblico)

Il Regolamento in base alla Legge 11 Ottobre 1977 n. 748 deve dettare precise norme a salvaguardia dell’ordine e della vita democratica e civile di ogni organo collegiale. Partecipanti di diritto sono il personale della scuola, i genitori e i rappresentanti dei Consigli di Circoscrizione. Possono esserci partecipanti per invito come previsto dall’art. 5 della citata legge. L’informazione relativa alle convocazioni del Consiglio di Istituto avviene tramite l’affissione all’albo di ciascuna sede della Scuola. Le riunioni del Consiglio d’Istituto vengono tenute nell’apposita sala delle riunioni. Il pubblico potrà accedere limitatamente alla capienza della stessa. Nei casi in cui ad insindacabile giudizio della maggioranza dei membri del Consiglio, l’argomento all’ordine del giorno rivesta particolare importanza ed i genitori siano stati preventivamente avvisati, le riunioni potranno tenersi nell’auditorium. In ogni caso il pubblico sarà ammesso in ordine di presentazione. I nominativi degli invitati saranno decisi dal Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente o dei membri, e con votazione segreta, trattandosi di persone, ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nessuno di coloro che assistono alla riunione ha diritto alla parola o a qualunque tipo di intervento sotto qualsiasi forma.
Per il rispetto di questo articolo il Presidente esercita i poteri stabiliti dall’art. 4 della citata Legge. Per assicurare l’ordinato svolgimento delle riunioni, il Presidente può, in caso di disturbo, attenersi alle seguenti modalità:
a) invitare il pubblico al silenzio;
b) invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula;
c) sospendere la seduta, proseguendola anche in forma non pubblica in altro locale qualora il pubblico non aderisse all’invito di sgombrare l’aula;
d) chiamare la forza pubblica, in caso di incidenti di particolare gravità (insulti, minacce, lancio di oggetti).

Art. 24 (Riferimenti normativi)

Nella prima riunione di ogni Anno Scolastico il Consiglio di Istituto aggiorna la tabella con i riferimenti normativi allegata al presente regolamento.

Art. 25 (Modifiche al Regolamento)

Per apportare variazioni o aggiunte al presente regolamento è necessaria una maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri.

Art. 26 (Entrata in vigore)

Il Regolamento è in vigore dal 21.11.2001.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.