Associazione Genitori Colceresa "Maestra Loretta"

Statuto Dell’Associazione Genitori Maestra Loretta (revisione 2014)

STATUTO REGOLAMENTO
ART. 1 (denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l’associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Associazione Genitori Maestra Loretta Molvena” con sede in via Roma 84 a Molvena (VI).
ART. 2 (Scopi)
1. L’Associazione si costituisce per libera iniziativa di alcuni genitori come luogo di incontro e di condivisione della esperienza di educatori, per promuovere attività di volontariato con utilità sociale e con particolare attenzione all’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Scopi dell’Associazione sono:
a) )Individuare quanto concerne il bene e l’interesse dei figli dal profilo fisico-psicologico, sociale, culturale, etico.
b) Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola riguardo ai problemi posti dai mass-media e dall’ambiente sociale dove vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento anche mediante stipula di convenzioni con le istituzioni scolastiche.
c) Contribuire al miglior compimento dell’opera educativa dei genitori, in particolare in ordine al rapporto con l’istituzione scolastica, favorendo e promuovendo a tal fine incontri, conferenze, dibattiti, corsi e ogni altra iniziativa atta allo scopo.
d) Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della comunità.
e) Intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche famigliari.
f) Promuovere attività educative, culturali e ricreative, nonché di aggregazione e socializzazione, accettando e valorizzando le differenze considerandole ricchezza e patrimonio della collettività e contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei soggetti a cui si rivolge.
ART. 3 (soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. L’adesione è personale, non trasmissibile.
3. I soci possono essere ordinari, quando sono in regola con il versamento annuale della quota associativa, oppure onorari, qualifica a tempo indeterminato che si consegue per particolari meriti o contributi dati all’Associazione.

ART. 4 (diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Decadenza, recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio decade nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale;
2. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente, Vicepresidente e Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci; partecipano ai lavori dell’Assemblea, con voto consultivo, i genitori eletti nei consigli di classe ed interclasse dei plessi scolastici presenti nel territorio di Mason Vicentino e Molvena, e nel Consiglio dell’Istituto Comprensivo competente che siano espressione di tali plessi.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
b) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
c) approvare l’eventuale regolamento interno;
d) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
e) eleggere il Consiglio Direttivo, garantendo la rappresentanza di tutti i plessi scolastici presenti nel territorio di Mason Vicentino e Molvena;
f) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da UN MINIMO DI cinque ED UN MASSIMO DI 9 membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, e di norma dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
b) elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, secondo modalità stabilite dallo stesso;
c) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
d) stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea.
2. In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
ART. 13 (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da
a. quote associative e contributi;
b. donazioni e lasciti;
c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto
ART. 14 (Bilancio)
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 12 marzo 2014.

Il Presidente Il Segretario
Daniele Forte Davide Viero

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